Menu principale:
ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA
"FIRESTORM SOFTAIR PESCARA"
REGOLAMENTO INTERNO
Sez. I -
Art. 1 -
Tutti i soggetti che prendono parte alla sessione di gioco (giocatori, arbitri, spettatori, osservatori, accompagnatori ecc) sono obbligati, pena l'immediato allontanamento dall'area, ad indossare adeguate e omologate protezioni per gli occhi e per il volto (occhiali balistici, antinfortunistici, maschere integrali, o sciarpe). Anche in caso di temporanea eliminazione dal gioco, i giocatori colpiti devono continuare a indossare le protezioni sino alla dichiarazione di "fine partita". In ogni caso, in qualsiasi situazione ed in qualsiasi momento il giocatore è il solo e unico responsabile della propria incolumità ed integrità fisica ovvero ogni socio è pienamente consapevole che, durante il gioco, anche non violando le regole di sicurezza sopra esposte, è possibile incorrere in incidenti da cui possono risultare lesioni gravi e/o permanenti. E' fortemente consigliato l'utilizzo di ginocchiere e/o gomitiere al fine di ridurre al minimo il rischio di lesioni agli arti inferiori e superiori. In caso di protezioni per gli occhi "fai da te" e/o di dubbia provenienza è obbligatorio testare tali dispositivi attraverso raffiche di una qualsiasi ASG a distanza non superiore ai 50 cm.
Art. 2 -
Tutti i dispositivi-
Art. 3 -
E' tassativamente vietato il porto e l'utilizzo di armi di qualsiasi genere (proprie ed improprie) nell'area di gioco. E' fatto assoluto divieto di utilizzo di pallini metallici e di materiale pirotecnico (petardi, fumogeni, razzi, ecc.), anche se di libera vendita. L'utilizzo non autorizzato di tali dispositivi può comportare l'allontanamento immediato dal campo di gioco e il deferimento presso il Consiglio Direttivo per l'applicazione di una sanzione disciplinare. E' consentito il porto e l'utilizzo di piccoli coltellini multiuso e attrezzi specifici per la manutenzione rapida dell'equipaggiamento entro i limiti imposti dalla legge.
Art. 4 -
Ogni socio deve adottare tutti gli accorgimenti tecnico-
Art. 5 -
Nessuno, oltre ai giocatori, agli arbitri designati ed altri soggetti espressamente autorizzati, potrà circolare o sostare
all'interno del perimetro di gioco. E' consentito l'accesso e la permanenza, in apposite aree sicure e delimitate al di fuori del perimetro di gioco, di spettatori, accompagnatori e osservatori, purché dotati di protezioni personali per gli occhi. Qualora un socio volesse far partecipare una persona non iscritta alla sessione di gioco, deve darne comunicazione, almeno 5 giorni prima, ad un membro del Consiglio Direttivo.
Art. 6 -
L'iscrizione all'Associazione è aperta a tutti i cittadini italiani e stranieri, in regola con il permesso di soggiorno, che abbiano compiuto il 16° anno di età senza discriminazioni di sesso, razza, religione, orientamento politico, ed etnia e comporta l'integrale ed incondizionata accettazione dello Statuto Sociale e del presente Regolamento dei quali si darà copia all'atto dell'iscrizione. Non potrà essere accettata l'iscrizione all'Associazione e/o la partecipazione ad attività sportivo-
Art. 7 -
I candidati dovranno compilare e sottoscrivere l'apposito modulo di richiesta da presentare al Consiglio Direttivo corredato da copia del documento di identità e certificato medico che attesti lo stato di buona salute all'esercizio di attività sportive non agonistiche. Eventuali dichiarazioni non veritiere comporteranno l'immediata esclusione del socio con conseguente annullamento della richiesta di iscrizione. Le quote associative eventualmente versate non saranno in alcun modo restituite, trasmesse o rivalutate.
Art. 8 -
Lo status di "affiliato" verrà attribuito automaticamente al candidato socio per un periodo massimo di 6 mesi. L'affiliato:
a) Non ha diritto di voto nelle assemblee
b) Non prende parte alle decisioni concernenti l'attività sociale
c) Non copre cariche all'interno dell'Associazione
d) In caso di eventi sportivi a numero chiuso è il Consiglio Direttivo che decide circa la sua partecipazione
Gli affiliati saranno considerati comunque atleti a tutti gli effetti (limitatamente al gioco vero e proprio), e saranno quindi regolarmente coperti da assicurazione come previsto dalla Legge.
Art. 9 -
Il Consiglio Direttivo delibera sull'accettazione della domanda di ammissione a socio presentata dall'affiliato, il quale, in caso di rigetto della domanda, ha facoltà di presentare ricorso scritto e motivato al Presidente che provvederà a sottoporlo alla votazione dell'Assemblea dei Soci alla prima data utile.
Art. 10 -
Tutti i soci ordinari sono tenuti al versamento integrale, in un'unica soluzione, della quota associativa entro 45 giorni dalla scadenza. In nessun caso la quota è trasferibile rimborsabile o rivalutabile. Il socio, dietro pagamento della quota associativa, ha diritto alla tessera dell'Associazione, ovvero alla tessera dell'Ente di Promozione Sportiva a cui l'Associazione è affiliata ed alla patch di stoffa da applicare sulla divisa.
Art. 11 -
Il mancato versamento della quota nei tempi stabiliti comporterà l'automatica esclusione del socio, la mancata copertura assicurativa obbligatoria e la cancellazione dal libro dei soci, con esclusione da qualsiasi attività associativa. Tuttavia, il Consiglio Direttivo, per motivi di particolare gravità, può concedere una dilazione del versamento della quota da parte del Socio senza che esso perda qualifica e diritti.
Art. 12 -
Il recesso del Socio deve essere comunicato per iscritto al Consiglio Direttivo.
Art. 13 -
I Soci e gli Affiliati possono essere sottoposti a sanzioni disciplinari quando le loro azioni siano contrarie ai fini generali che si propone l'Associazione ovvero quando sono in contrasto con lo Statuto ed i Regolamenti Interni.
Art. 14 -
Le sanzioni disciplinari sono:
a) Il richiamo verbale che consiste in un rimprovero del socio per il tramite di un membro del Consiglio Direttivo.
b) Il richiamo scritto che consiste in un biasimo formale comunicato al socio per il tramite del Presidente.
c) la sospensione dei diritti sociali che non può avere durata superiore a 21 giorni.
d) l'espulsione, la quale è tassativamente limitata ai casi di eccezionale gravità.
Le sanzioni disciplinari ai punti "B","C" e "D" vengono comunicati al socio nella forma scritta ritenuta più idonea. Ove possibile, lo stesso sarà inviato a mezzo postale sotto forma di "lettera consegnata a mano" o sotto forma di posta elettronica. Contro i provvedimenti disciplinari ai punti "C" e "D" è ammesso il ricorso, che va presentato per iscritto per il tramite del Presidente, all'Assemblea Ordinaria dei Soci entro 15 giorni dalla ricezione del provvedimento.
Sez. IV -
Art. 15 -
Il tessuto che rappresenta la divisa di gioco dell'Associazione è il "Woodland Italiano". Non è consentito indossare, durante le sessioni di gioco, gradi, distintivi, mostrine o qualsiasi simbolo o elemento che possa in qualche modo identificare o richiamare l'appartenenza alle Forze Armate, di qualunque nazione. I giocatori, durante le sessioni di allenamento interno, scelgono liberamente il tipo di tessuto da utilizzare per la divisa di gioco. E' fortemente consigliato l'utilizzo della divisa di gioco in tessuto "Woodland Italiano" durante le sessioni amichevoli con altre squadre. Per quanto riguarda le attività in tornei agonistici la divisa può essere diversa da quella ufficiale, in linea con la tipologia del terreno di gioco del torneo e al fine di avere la miglior condizione di mimetizzazione. Tale scelta non rappresenta tuttavia elemento discriminante alla partecipazione nei tornei.
Art. 16 -
E' tassativamente vietato (Cfr. Art. 658 del Codice Penale) presentarsi presso i luoghi di appuntamento indossando gilet tattici, buffetteria, fondine (anche vuote), Asg e quant'altro possa creare problemi di Ordine Pubblico.
Art. 17 -
Tutti i soci sono invitati ad indossare la "patch" ufficiale di squadra. L'Associazione fornisce a tutti i soci un distintivo in stoffa, con il logo dell'Associazione, che dovrà essere cucito sulla spalla sinistra della divisa di gioco. Sulla manica destra è consentito cucire il simbolo del Comitato Regionale e/o dell'Ente di Promozione Sportiva cui l'Associazione è iscritta. E' consentita la libera scelta del nome di battaglia ("Nickname") purché esso non sia in palese contrasto con lo spirito di etica civile e democratica e sempre nel rispetto degli altri giocatori.
Art.18 -
E' consentito l'utilizzo di apparati radio, sia fissi che portatili, nei limiti previsti dalla Legge. E' responsabilità di ogni giocatore dotarsi, durante le sessioni di gioco, di apparecchiature omologate dal Ministero delle Poste e delle Telecomunicazioni.
Sez. V -
Art. 19 -
Il SoftAir è una disciplina la cui regole fondamentali sono l'onestà, la fiducia e la correttezza reciproca pertanto sono tassativamente vietate parole, frasi e gesti offensivi che ledano o offendano la dignità personale degli altri giocatori.
Art. 20 -
La temporanea eliminazione dal gioco si verifica quando uno o più pallini colpiscono un giocatore su una qualsiasi parte del corpo e/o delle sue pertinenze (scarpe, cappello, gilet tattico ecc…). L'impatto con il pallino, soprattutto se esso avviene sul gibernaggio e sull'ASG, può anche non essere percepito ma semplicemente udito. In caso di dubbio consigliamo di dichiararsi ugualmente al fine di evitare l'insorgere di banali polemiche. Nel caso in cui uno o più pallini colpiscano solo l'ASG il giocatore può ricorrere, se né è dotato, all'ASG secondaria (Pistola).
Art. 21 -
Fatto salvo per quanto previsto dall'Art.24, un giocatore non può dichiarare l'eliminazione dal gioco di un altro giocatore. A tal proposito vige il principio onorevole dell'autodichiarazione: è il giocatore colpito che gridando in maniera chiara la parola "colpito, "preso", "fatto" (o simili) si auto-
Art. 22 -
Partendo dal principio secondo il quale "Se il giocatore avversario non si dichiara il motivo risiede nel fatto che non è stato colpito" è vietato innescare discussioni durante il gioco in corso circa l'avvenuta eliminazione di un giocatore avversario. In caso di obiezioni e/o lamentele è obbligatorio chiamare il proprio capo squadra in disparte e, dopo aver ascoltato le ragioni del proprio compagno, sarà egli a valutare se accogliere o meno la richiesta di chiarimento.
Art. 23 -
Tutti i pallini sparati dai compagni di squadra concorrono alla determinazione dell'eliminazione temporanea secondo i principi le modalità previste all'Art. 21. In caso di fuoco simultaneo dovuto a contatto improvviso, imprevisto, ravvicinato e frontale per ambedue i giocatori, questi devono uscire senza nessuna discussione, ed in tacito accordo dichiarandosi entrambi colpiti.
Art. 24 -
Con la terminologia "colpo sicuro" si identifica quella situazione di gioco nella quale un giocatore riesce a portarsi nelle immediate prossimità di un avversario senza che quest'ultimo si sia accorto della sua presenza. In tal caso è fortemente auspicabile che la sua eliminazione avvenga attraverso un richiamo sonoro e/o gestuale.
Art. 25 -
Nel caso in cui si dovesse verificare, durante il gioco, una situazione di imminente pericolo (Ad. Es.infortuni, ingresso improvviso in campo di persone esterne, insidie gravi scoperte sul terreno di gioco, etc) è fatto obbligo a tutti i giocatori di intraprendere le azioni necessarie per l'immediata sospensione del gioco.
Art. 26 -
Per quanto riportato nello statuto, si specifica in questo regolamento che le assemblee sono sempre convocate in prima e seconda convocazione. La seconda può essere postdatata rispetto alla prima anche di un solo giorno, ma non nello stesso giorno. Per la prima convocazione si richiede la presenza di almeno i due terzi degli aventi diritto al voto, mentre per la seconda convocazione si richiede il numero legale minimo del 50%+1 degli aventi diritto.