Statuto - Firestorm Softair Pescara Abruzzo

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Statuto

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ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA
"FIRESTORM SOFTAIR PESCARA"



STATUTO



ART. 1: COSTITUZIONE, SEDE, DURATA - A norma dell'art. 18 della costituzione e degli art. 36, 37 e 38 del C.C. la costituita associazione Sportiva Dilettantistica Firestorm Softair Pescara ribadisce la propria natura di associazione senza finalità  di lucro. L'associazione sposta la propria sede in via Bruno Buozzi,73 65121 Pescara c/o Puca Lorenzo , e svolgerà la propria attività sull'intero territorio nazionale ed internazionale. Potranno essere istituite diverse sedi operative e potrà  essere modificata la sede legale senza necessità di integrare la presente scrittura. La durata della Associazione è a tempo indeterminato.

ART. 2: NATURA E SCOPI - L'associazione è istituzione a carattere autonomo, unitario, libero, apolitico, democratico, senza distinzione e discriminazione per censo, sesso, religione o etnia di appartenenza. E' ad amministrazione indipendente.  L'associazione non ha fini di lucro. Ha quindi per scopo principale quello di favorire lo sviluppo delle attività sportive dilettantistiche con particolare e prevalente riguardo al softair e comprende attività didattica per l'avvio, l'aggiornamento  ed il perfezionamento nelle attività sportive. L'associazione può : a) aderire a tutte quelle organizzazioni nazionali ed internazionali che perseguono analoghe e similari finalità; b) stipulare convenzioni con Enti o Associazioni che perseguono  finalità sportive, ricreative e culturali per regolamentare attività di comune interesse c) svolgere qualunque altra attività ritenuta opportuna, compiere le operazioni contrattuali ed economiche necessarie, dotarsi degli strumenti e mezzi idonei  al conseguimento dei suoi scopi; d) organizzare in via diretta manifestazioni sportive o collaborare con altri soggetti per la loro realizzazione; e) organizzare squadre sportive per la partecipazione a campionati, gare, concorsi, manifestazioni ed iniziative  di discipline sportive.

ART. 3: PATRIMONIO ED ENTRATE - Il patrimonio e le entrate della associazione sono costituite da: a) dalla quota di iscrizione e dai contribuiti degli associati; b) quote e contributi per la partecipazione e/o organizzazione di manifestazioni sportive;  c) dai beni mobili che diverranno di proprietà della associazione; d) da eventuali fondi di riserva costituitisi con le eccedenze di rendiconto; e) da contributi di soggetti pubblici e privati per quanto e in linea come stabilito dalle normative vigenti;  f) da donazioni, lasciti di persone o di enti pubblici o privati; g) erogazioni liberali degli associati e di terzi; h) dai versamenti aggiuntivi effettuati dai tesserati in relazione alle attività sociali. Il fondo comune costituito da utili, avanzi  di gestione nonché fondi, riserve o capitale non può essere distribuito, anche in modo indiretto, durante la vita della associazione, né all'atto del suo scioglimento, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte da leggi vigenti  Eventuali utili o avanzi di gestione debbono essere interamente reinvestiti nell'associazione per il perseguimento della attività sportiva. . L'esercizio finanziario va dal primo gennaio al trentuno dicembre di ogni anno. Il rendiconto economico e  finanziario da presentare alla assemblea dei soci deve essere predisposto dal Consiglio Direttivo. Il rendiconto economico e finanziario deve essere approvato dalla Assemblea dei Soci entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio e quindi entro il  30 Aprile successivo alla data di chiusura dell'esercizio finanziario.

ART. 4: SOCI DIRITTI / DOVERI - Il numero dei soci è illimitato. Possono essere ammessi a far parte della associazione tutti i cittadini secondo le modalità espresse dal regolamento interno e in piena condivisione con gli scopi sociali e  sportivi della associazione. L'ammissione ha luogo in maniera definitiva con delibera del Consiglio Direttivo, entro la prima riunione del Consiglio successiva alla domanda, con la iscrizione al libro soci redatto dal segretario in carica, a pagamento  della iscrizione avvenuta e relativa consegna della tessera al nuovo associato. Non si ammettono soci temporanei. E' tuttavia ammessa la possibilità di accedere alle attività sportive organizzate dalla Associazione a persone che intendano verificare  la propria attitudine alla disciplina sportiva praticata prima di procedere con la richiesta di ammissione a socio. Queste persone saranno affiliate alla associazione secondo le modalità espresse dal regolamento interno. L'adesione alla associazione  comporta : a) accettazione dello statuto associativo, delle sue finalità e del regolamento interno della associazione; b) la facoltà di utilizzare la sede sociale e le sue infrastrutture facendone un uso corretto; c) il pagamento della quota associativa  e dei contributi; d) mantenere rapporti di rispetto con gli altri soci e con gli organi della associazione. La quota sociale non è trasmissibile né rivalutabile. Il mancato pagamento della quota associativa, oltre i 45 giorni la scadenza annuale  comporta automaticamente l'esclusione del socio dalla associazione stessa. L'ammonimento scritto, la sospensione temporanea o l'allontanamento di un socio dalla associazione possono avvenire solo attraverso decisione presa dal Consiglio Direttivo riunitosi  in questo caso come organo di disciplina nei tempi , per le cause e nei modi previsti dal regolamento interno. Il socio può contestare la sanzione disciplinare, solo casi di sospensione o allontanamento, mediante ricorso all'assemblea entro 15 giorni  dalla comunicazione. In tal caso il provvedimento resta sospeso sino alla delibera assembleare. L'esclusione diventa operativa e registrata nel libro dei soci trascorsi 20 giorni dal provvedimento ovvero a seguito della delibera dell'assemblea che ratifica  il provvedimento di esclusione adottato dal direttivo. Il socio può egli stesso recedere dalla associazione senza diritto alcuno a compensi, rimborsi o indennità, dandone comunicazione scritta al Consiglio Direttivo. I soci tutti hanno diritto di  parola, ma solo i maggiorenni hanno diritto di voto nelle assemblee per l'approvazione alle modifiche dello statuto, dei regolamenti, per la nomina degli organi direttivi e l'approvazione dei bilanci. Per le cariche sociali che comportino responsabilità  civile, legale e verso terzi sono eleggibili i soli soci che abbiano compiuto la maggiore età. I soci hanno diritto: a) a partecipare alle attività promosse dalla Associazione; b) a partecipare alla vita associativa, esprimendo il proprio voto nelle  sedi deputate anche in ordine alla approvazione e modifica delle norme statutarie e dei regolamenti vigenti; c) a godere dell'elettorato attivo e passivo per le elezioni degli organi direttivi Le attività svolte dai soci a favore della associazione  sono effettuate a titolo gratuito e di assoluta liberalità, fatta eccezione per rimborsi spese documentati o preventivamente autorizzati dal consiglio direttivo.

ART. 5: QUOTE SOCIALI - Le quote di iscrizione/ affiliazione e di rinnovo sono stabilite annualmente nel corso della assemblea dei soci e, possono essere variati solo per approvazione della assemblea dei soci.

ART. 6: ORGANI DELLA ASSOCIAZIONE - Gli organi della Associazione che ne garantiscono un corretto andamento sono : a) L'Assemblea dei Soci; b) Consiglio Direttivo; c) il Presidente.

ART. 7: ASSEMBLEE - L'assemblea è la massima espressione democratica della volontà dei soci ed è sovrana nelle sue decisioni. E' formata da tutti i soci iscritti. Ogni socio, se maggiorenne, ha diritto di voto ai sensi dell'art.2532 del  C.C. Le votazioni hanno luogo per alzata di mano o, se richiesto da un terzo dei presenti, a scrutinio segreto. Le assemblee possono essere ordinarie o straordinarie. La loro convocazione deve effettuarsi mediante avviso da affiggersi in sede sociale  almeno 15 giorni prima dell'adunanza e contenere: a) ordine del giorno, b) luogo della assemblea, c) data e orario della prima e seconda convocazione. L'avviso viene altresì trasmesso ai singoli soci mediante pubblicazione sul sito internet della associazione,  o e-mail o sms, in ogni caso almeno 15 giorni prima della adunanza.

ART. 8: ASSEMBLEA ORDINARIA - L'assemblea ordinaria : a) approva il rendiconto economico/finanziario e le linee programmatiche per il successivo; b) procede alla elezione dei membri del Consiglio Direttivo; c) delibera su tutti gli altri oggetti  attinenti alla gestione dell'Associazione riservati per sua competenza dal presente statuto o sottoposti al suo esame dal Consiglio Direttivo; d) approva eventuali regolamenti. Essa ha luogo almeno una volta l'anno. L'assemblea si riunisce inoltre quante  volte il consiglio direttivo lo ritenga necessario o su richiesta di un numero di soci aventi diritto almeno pari a un terzo degli iscritti. In questi casi la convocazione deve aver luogo entro 15 giorni dalla data della richiesta. In caso di elezioni  di cariche associative è ammessa delega. Ogni socio oltre se stesso può rappresentare un solo delegante. In caso di elezione degli organi si concorda di esprimere il proprio voto attraverso scrutinio segreto. Al termine delle elezioni il Presidente  comunica l'esito dello scrutinio ed entro quindici giorni il Consiglio Direttivo deve procedere alla elezione del Presidente e alla distribuzione delle cariche.

ART. 9: ASSEMBLEA STRAORDINARIA - L'assemblea è straordinaria quando si riunisce per deliberare sulle modifiche dello statuto, o sullo scioglimento della associazione stessa. Può essere convocata dal Presidente su richiesta del Consiglio  Direttivo o per richiesta di un terzo degli iscritti nel caso di modifica allo statuto o dei due terzi in caso di scioglimento della associazione. Le delibere della assemblea straordinaria per la modifica dello statuto sono valide a maggioranza del 50%  +1 degli associati presenti in numero legale sufficiente per lo svolgimento della assemblea . Per lo scioglimento della associazione la delibera ha valore per voto favorevole pari al 75% degli associati presenti in numero legale sufficiente.

ART. 10: MODALITA' DI ASSEMBLEA - Nelle assemblee ordinarie e straordinarie hanno diritto al voto gli associati maggiorenni regolarmente iscritti alla Associazione. In prima convocazione l'assemblea ordinaria o straordinaria è regolarmente costituita  quando siano presenti o rappresentati i due terzi degli associati aventi diritto, e il 50%+1 in seconda convocazione.. Ogni argomento posto all'ordine del giorno, per essere approvato, necessita della maggioranza assoluta dei voti. Con la sola eccezione  del caso di scioglimento della associazione è ammesso nelle assemblee il voto per delega. Ogni assemblea è presieduta dal Presidente o in sua assenza dal Vice Presidente o, in assenza di entrambi, dalla persona designata dalla assemblea stessa.  La nomina del segretario della assemblea è fatta dal Presidente della assemblea.

ART. 11: CONSIGLIO DIRETTIVO - Il Consiglio Direttivo è costituito da soci scelti fra gli associati maggiorenni in numero massimo di 7 componenti. I componenti del consiglio restano in carica 12 mesi e sono rieleggibili. Il Consiglio direttivo  elegge al suo interno le seguenti cariche: a ) Presidente; b) Vice Presidente; c) Segretario; d) Cassiere e) Consiglieri. Il consiglio direttivo è convocato dal presidente tutte le volte vi sia materia da deliberare, oppure ne sia fatta domanda da  almeno un terzo dei membri. Le sedute sono valide qualora sia presente la maggioranza dei membri o ogniqualvolta siano presenti tutti i membri e ci sia motivo di delibera. Le decisioni sono prese a maggioranza dei presenti. Il Consiglio Direttivo è  investito dei più alti poteri per la gestione della associazione. Spetta pertanto al consiglio: a) curare l'esecuzione delle delibere assembleari; b) redigere il bilancio preventivo ed il rendiconto economico e finanziario; c) predisporre i regolamenti  interni; d) stipulare tutti gli atti e contratti inerenti alla attività sociale; e) deliberare circa l'ammissione / esclusione di un socio f) nominare i responsabili delle commissioni di lavoro e dei settori di attività in cui si articola la vita  dell'Associazione; g) compiere tutti gli atti e le operazioni per la corretta amministrazione della associazione; h) affidare, con apposita delibera, deleghe speciali a suoi membri. Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, uno o più componenti  il Consiglio decadano dall'incarico, il Consiglio stesso può nominare altri soci che rimangono in carica sino alla successiva assemblea, che ne delibera l'eventuale ratifica. Ove decada oltre la metà dei membri del Consiglio, l'Assemblea deve provvedere  alla nomina del nuovo Consiglio. Il consiglio direttivo è tenuto a verbalizzare tutte le decisioni. I verbali devono essere pubblicati e disponibili ai soci sulle pagine autorizzate sul sito web. I componenti del consiglio direttivo prestano la loro  opera gratuitamente e non potranno ricoprire cariche sociali in altre società od associazioni sportive nell'ambito delle medesime discipline sportive.

ART. 12: PRESIDENTE - Il presidente ha rappresentanza e firma dell'associazione. In caso di assenza o di impedimento le sue mansioni vengono esercitate dal Vice Presidente. In caso di dimissioni, spetta al Vice Presidente coordinare l'attività  di ordinaria amministrazione in attesa che il Consiglio Direttivo nomini il nuovo Presidente. Convoca e presiede le riunioni del consiglio direttivo e dell'assemblea dei soci. Sovrintende l'attività della associazione. Il presidente uscente è tenuto  a dare regolari consegne al nuovo presidente entro 20 giorni dalla sua elezione.

ART. 13: ALTRE CARICHE SOCIALI - a) il Vice Presidente coadiuva il Presidente e lo sostituisce con eguali poteri nei suoi incarichi in caso di sua assenza o impedimento temporaneo; b) Il segretario collabora alla gestione dell'associazione e ne  cura la tenuta dei libri sociali e segue gli adempimenti amministrativi; c) Il cassiere collabora alla gestione dell'associazione ed esegue gli adempimenti contabili; d) il consigliere collabora nella gestione dell'amministrazione in base alle deleghe  ricevute.

ART. 14: PUBBLICITA' E TRASPARENZA DEGLI ATTI SOCIALI - Deve essere assicurata una sostanziale pubblicità e trasparenza degli atti relativi all'attività della associazione, con particolare riferimento ai bilanci o rendiconti annuali. Tali  documenti, conservati presso la sede sociale, devono essere messi a disposizione dei soci per la consultazione. Per la massima diffusione e conoscenza degli atti sociali gli stessi saranno esposti in aree riservate sul sito web.

ART. 15: SCIOGLIMENTO DELLA ASSOCIAZIONE - Lo scioglimento della associazione, può essere deliberato dalla assemblea straordinaria dei soci con la approvazione di almeno i due terzi (2/3) degli associati aventi diritto al voto. In caso di scioglimento  dell'associazione sarà nominato un "liquidatore" scelto anche fra i non soci. Esperita la liquidazione di tutti i beni mobili ed immobili, estinte le obbligazioni in essere, tutti i beni residui saranno devoluti ad Enti o ad Associazioni che perseguano  la promozione e lo sviluppo della attività sportiva, e comunque per finalità di utilità sociale, sentito l'organismo di controllo di cui all'art.3 comma 190 della Legge 23/12/96 n° 662.

ART. 16: MODIFICHE STATUTO / REGOLAMENTO e RIMANDI - Le modifiche allo statuto devono essere approvate dalla assemblea straordinaria. La associazione può dotarsi di regolamenti interni che devono comunque essere approvati dalla assemblea dei  soci. Per le variazioni imposte da nuove Leggi dello Stato ed in generale dalle Istituzioni è competente il consiglio direttivo. Per quanto non compreso nel presente statuto si farà riferimento a quanto stabilito in materia dall'art.36 e seguenti  del Codice Civile ed alle normative vigenti in materia di associazionismo in quanto applicabili. Il presente statuto è composto di n.16 articoli ed entra in vigore in sostituzione del precedente.


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